Normativa e privacy per l’invio di e-mail commerciali

Normativa e privacy per l’invio di e-mail commerciali

Inviare comunicazioni commerciali e pubblicitarie via e-mail è un affare molto delicato. Come comportarsi? Quali regole seguire? Nel provvedimento generale del 2003, il Garante della Privacy ci illustra le norme per un corretto invio dei messaggi pubblicitari.

Q uante volte vi è capitato di ricevere messaggi pubblicitari di aziende che hanno raccolto il vostro indirizzo e-mail da internet o da pubblici elenchi?
Se trovo un indirizzo in rete, sono automaticamente autorizzato a usarlo per l’invio di e-mail commerciali?

Anche se molti non lo sanno, la risposta è no. E proprio tale abuso ha indotto il Garante della Privacy a emanare nel 2003 un provvedimento generale per un corretto invio di email pubblicitarie.

In questo articolo, vediamo i punti salienti di tale provvedimento.

Invio lecito di posta elettronica

Gli indirizzi e-mail sono da considerarsi dati personali: quindi se vogliamo utilizzarli, dobbiamo rispettare la normativa vigente sul trattamento dei dati personali (legge n. 675 del 13 dicembre 1996, sostituita dal più recente D.Lgs. 196 del 2003).

In particolare, se vogliamo usare un indirizzo e-mail per scopi promozionali e pubblicitari, dobbiamo richiedere un consenso libero, specifico e informato al proprietario della mail.

Il modello scelto dal Garante si definisce opt-in, e funziona in questo modo: prima ti chiedo il permesso, poi ti invio la pubblicità.
Viene proibito categoricamente il modello opt-out, che consiste nell’inviare e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario, il quale ha la facoltà di interromperne l’invio solo successivamente.

In nessun modo, inoltre, la facilità con cui si possono trovare in rete indirizzi e-mail, per esempio in siti aziendali, blog, forum, annunci o elenchi pubblici, ci autorizza a usarli per l’invio di messaggi pubblicitari, senza il consenso degli interessati.

Il consenso

Come deve essere ottenuto? Il Garante, su questo punto, è molto chiaro: il consenso deve essere manifestato liberamente, in modo esplicito e in forma differenziata rispetto alle diverse finalità o alle categorie di prodotti o servizi, prima dell’inoltro dei messaggi.

Cio significa che:

  • Deve essere una scelta libera ed esplicita: non posso obbligare in qualche modo il destinatario a ricevere la mia pubblicità, dicendogli per esempio: se ti iscrivi al sito, accetti automaticamente di ricevere e-mail pubblicitarie e promozionali.
  • Deve essere rilasciato in forma differenziata: l’interessato non può dare un unico consenso che valga per tutto. Per ogni finalità, per ogni modalità in cui il suo indirizzo verrà usato, deve dare un consenso specifico.
    Interpretando alla lettera, potrebbe addirittura decidere di ricevere messaggi su alcune tipologie di prodotti/servizi e negare il consenso su altre.
  • Il consenso deve essere dato prima dell’invio. Non vale, in questo caso, inviare un messaggio preventivo per richiedere il consenso ma che contenga già riferimenti pubblicitari e promozionali.

Messaggi pubblicitari ai propri clienti

Il discorso fatto finora vale anche per i propri clienti? In questo caso, la direttiva comunitaria 2002/58/CE offre maggiori aperture alle aziende. E’ possibile infatti far conoscere ai propri clienti servizi o prodotti analoghi a quelli già venduti, purché venga data loro la possibilità, in maniera gratuita e agevole, di opporsi all’invio.

Fonte:
Parere – 29 maggio 2003
Spamming – Regole per un corretto invio delle e-mail pubblicitarie – Provvedimento Generale

Scritto da
Gianluca Riboni
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Gianluca Riboni

Pensatore e capo tribù NAZAV, personal trainer non convenzionale, ambasciatore dello yoga e della risata, scrittore e blogger incompreso. Scrivo quello che mi passa la testa, nella speranza di lasciare un segno su questo pianeta. Sempre in Arial 11.

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